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Data da indicare in fattura 2 - chiarimento dell'Agezia delle Entrate del 24/09/19

La data della fattura differita può coincidere con quella di emissione dell’ultimo Ddt, ma è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta.

È questo l’importante chiarimento che emerge dalla risposta all'istanza di interpello n. 389 pubblicata il 24 settembre dall'Agenzia delle entrate, con la quale si ritorna sull'argomento della data che deve essere indicata nella fattura differita già oggetto di chiarimento con la precedente circolare 14/E/2019.
Ora, con la risposta in commento, l’Agenzia delle entrate evidenzia che la fattura differita può riguardare anche le prestazioni di servizi, a condizione che la fattura emessa indichi nel dettaglio le operazioni effettuate e le stesse siano individuabili “attraverso idonea documentazione”.
Pertanto, precisa l’Agenzia, “il contribuente, per rendere individuabile la prestazione di servizio effettuata, può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta (si pensi, tra gli altri, ai documenti attestanti l’avvenuto incasso del corrispettivo, al contratto, alla nota di consegna lavori, alla lettera di incarico, ecc.), da cui individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti”.

Si tratta di un importante chiarimento dell’Agenzia che apre quindi alla possibilità di inserire quale “data” della fattura differita l’ultimo giorno del mese e non quella dell’ultimo Ddt, rendendo in questo modo più semplice la gestione di queste operazioni. Così facendo, infatti, non si ha alcuna conseguenza sulla liquidazione dell’imposta, che rimane sempre ancorata al periodo di effettuazione delle operazioni.

25 Settembre 2019

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