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Condominio e fatturazione elettronica: regole generali

Il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA per cui non ha nessun obbligo di emissione di fattura elettronica.
I professionisti e le aziende che fatturano nei confronti di un condominio devono invece emettere fattura elettronica e consegnare al condominio una copia cartacea della fattura emessa.
Dunque, in estrema sintesi, il condominio non invia le fatture elettroniche ma le riceve.

Gli obblighi degli amministratori di condominio

Anche l’amministratore di condominio, al pari di ogni altro libero professionista, è tenuto ad emettere nei confronti del condominio fattura elettronica per i compensi ricevuti.
Inoltre, il condominio e l’amministratore sono tenuti alla conservazione elettronica a norma di legge delle fatture ricevute.

Gli obblighi dei residenti del condominio

Per quanto riguarda i residenti del condominio, questi ultimi non sono soggetti a cambiamenti e non dovranno adeguarsi a disposizioni particolari.

Come si compila una fattura elettronica condominiale?

Le fatture emesse nei confronti del condominio devono essere compilate in questo modo:

  • Nel campo “identificativo fiscale del cessionario/committente” inserire il codice fiscale del condominio.
  • Nel campo “codice destinatario” inserire il codice convenzionale “0000000” (salvo i casi in cui l'amministratore sia in possesso di codice univoco)

L’amministratore dovrà comunque ricevere una copia cartacea della fattura trasmessa sulla quale dovrà essere esplicitamente indicato che si tratta di una copia e che la fattura “originale” è consultabile in qualsiasi momento presso il Sistema d’Interscambio.

20 Novembre 2019

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