Per quali motivi la Pubblica Amministrazione può respingere una fattura elettronica?
Gli uffici della P.A. possono rifiutare le fatture elettroniche ricevute, ma solo per le cause stabilite dal Regolamento contenuto nel Decreto MEF 24.6.2020 n. 132.
Vediamo di quali casi si tratta.
- la fattura elettronica ricevuta si riferisce ad una operazione che non riguarda il destinatario della trasmissione;
- nel documento è stata omessa o errata l’indicazione del codice CIG (identificativo di gara) o codice CUP (unico di progetto) ove dovuti;
- nel documento è stata omessa o errata l’indicazione del codice di repertorio;
- nel documento non sono stati indicati correttamente i dati relativi al codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC);
- nel documento diretto a Regioni ed Enti locali, è omessa o errata l’indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa.
In ogni caso, gli Uffici delle P.A. non possono rifiutare le fatture elettroniche a loro trasmesse nei casi in cui i dati che dovrebbero determinare il rifiuto possono essere corretti con l’emissione di una nota di variazione (art. 26 D.P.R. n. 633-1972).
L’avvenuto rifiuto della fattura deve essere comunicato al cedente/prestatore entro 15 giorni, con un documento predisposto in formato xml (vedi allegato B al Regolamento), che deve indicare la causa del rifiuto individuandola tassativamente tra quelle sopra elencate.
12 Marzo 2021
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