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Obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti forfettari

Con la pubblicazione in G.U. del decreto legge PNRR 2, il Governo modifica quanto previsto in precedenza (D.Lgs. 127/2015) abrogando la parte della norma che esonerava dall’obbligo di fatturazione elettronica una serie di soggetti.
Nello specifico restavano esonerati:

  • i soggetti in regime di vantaggio (minimi)
  • i soggetti forfettari
  • le associazioni che avevano esercitato l’opzione prevista dalla L. 398/1991 con proventi commerciali non superiori a € 65.000 nell’anno precedente

La nuova normativa, che entrerà in vigore dal prossimo 01.07.2022, prevede che l’obbligo si applica ai soggetti passivi i cui ricavi e compensi percepiti nell’anno precedente (2021) risultino superiori alla soglia di € 25.000. Quei soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2021, dovranno calcolare l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti, tenendo in considerazione il ragguaglio ad anno degli stessi.

Per i nuovi soggetti obbligati all’emissione della F.E. i termini di emissione (invio a SDI) del documento rimangono invariati rispetto agli altri soggetti.

I soggetti che rimarranno invece entro la soglia di € 25.000, saranno esonerati dall’obbligo fino a tutto l’anno 2023.
Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di emissione della fattura elettronica sarà introdotto in generale per tutti i contribuenti senza più alcun tipo di esclusione.

16 Maggio 2022